
Matrimonio: separazione o comunione dei beni?
Cosa scegli?
Sposarsi per molti è il sogno di una vita ma occorre sapere che, oltre a tutta l’organizzazione di un matrimonio, al momento giusto ci verrà chiesto: volete la seperazione o la comunione dei beni?
Quella che può sembrare una risposta semplice, di fatto non lo è in realtà. Per alcuni la scelta della Chiesa, della sala ricevimenti, del miglior atelier abiti da sposa e del fioraio sono gli step più stressanti.
A conclusione del rito, sia civile che religioso, agli sposi viene chiesto infatti quale regime patrimoniale desiderino scegliere: la comunione o la separazione dei beni.
In genere, questo tema viene affrontato anche durante i corsi prematrimoniali; in generale, la maggioranza delle coppie, propende per la comunione dei beni.
Qualora non si decida per nessun regime, in base al diritto di famiglia e alle legge attuali in vigore, viene applicata la comunione dei beni.
E’ possibile, in qualsiasi momento, modificare questa opzione e passare dalla separazione alla comunione e viceversa; tuttavia in questo caso, per farlo successivamente rispetto al giorno del matrimonio, è necessario recarsi da un notaio.
Il fatto di andare dal notaio naturalmente comporterà un esborso di denaro.
La separazione dei beni, prevede che i patrimoni dei coniugi restino divisi, anche dopo le nozze.
E’ comunque possibile richiedere, prima dell’acquisto di un bene (appartamento, box, posti auto, etc), la cointestazione all’altro coniuge.
La cointestazione può essere, in termini percentuali, o uguale (quindi 50% lui e 50% lei) oppure si può anche decidere per ogni coniuge qual’è la percentuale di proprietà. Basterà quindi semplicemente, al momento dell’acquisto del bene, specificare la quota di comproprietà da assegnare ad ogni coniuge.
La separazione dei beni garantisce ad entrambi gli sposi la proprietà assoluta ed esclusiva di ciò che viene acquistato durante la vita matrimoniale; questo è valido anche per ciò che è utilizzato anche dall’altro coniuge. Naturalmente, restano in vigore gli articoli numero 143 e 147 del codice civile.
Invece, la comunione dei beni, chiamata anche “comunione legale” agisce facendo si che tutto ciò che viene acquistato in seguito al matrimonio diventi poi di entrambi i coniugi.
La comunione dei beni , però non è valida per alcuni beni; questi sono: i risarcimenti danni, i beni ottenuti per eredità e quelli acquistati prima del matrimonio.
La comunione dei beni comprende gli utili di conti correnti, gli utili di attività aziendali che siano gestite da entrambi e tutti i beni acquistati dopo le nozze.
Con la comunione legale, si è responsabili anche dei debiti; bisogna sottolineare che questo vale anche per i debiti che sono stati accesi da uno solo dei coniugi.
In questo regime fiscale saranno parte del patrimonio comune anche i debiti che uno o entrambi i coniugi avrà. I debiti che saranno presi in considerazione sono sia quelli avvenuti in regime di matrimonio, sia quelli che i coniugi hanno contratto separamente prima del matrimonio stesso.
Anche eventuali oneri sui singoli beni (come ad esempio l’ipoteca che grava su una casa) rientrano nella comunione dei beni.
La comunione dei beni si può interrompere in alcune situazioni particolari come la separazione giudiziale dei beni, la morte di uno dei coniugi, il divorzio o la separazione.